Statuto

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione
E' costituita con sede nel Comune di Novara la Società cooperativa denominata “COMUNITÀ GIOVANILE LAVORO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale O.N.L.U.S.”
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato, con semplice decisione dell’Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata
La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Titolo II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità; essa svolge, pertanto, la propria funzione senza fini di speculazione privata e senza scopo di lucro ed ha per scopo la promozione dell’opera di inserimento, nel mondo del lavoro, di soggetti in qualsiasi modo considerabili “svantaggiati” in senso sociale, così come indicati dal disposto dell’art. 4 della stessa legge 381 del 1991 ( modificato dalla legge 22.06.2000 n. 193 ), e successivamente individuati per mezzo di decreto del presidente del Consiglio deiMinistri.
L’attività mutualistica dovrà avere, come sostanziale obiettivo, lo svolgimento di attività lavorativa presso la Cooperativa, e dovrà essere rivolta a favorire il maggior contatto tra i soggetti svantaggiati ed il contesto sociale in cui operano e vivono, nonché la valorizzazione delle capacità professionali e creative di chiunque operi, attraverso adeguati programmi di sviluppo imprenditoriale e continui percorsi formativi.
La cooperativa si propone, inoltre, di garantire continuità di occupazione e le migliori condizioni retributive, professionali e lavorative per i propri soci lavoratori.
La cooperativa realizzerà, pertanto, specifiche iniziative di tipo artigianale, commerciale ed industriale, finalizzate alla formazione ed all’integrazione lavorativa di persone svantaggiate, secondo quanto previsto dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, art. 1 letterab).
La cooperativa, pertanto, si costituisce nelle forme e nei modi indicati dal D. Lgs. 24 Marzo 2006 nr. 155 articolo 2 (G.U. nr. 97 del 27 aprile 2006) “Disciplina dell'impresa Sociale, a norma della Legge 13/06/2005 nr. 118”, nonché dalla Legge n. 381 dell’8 novembre 1991, n. 381 (G.U. n. 283 del 3 dicembre 1991), “Disciplina delle cooperative sociali”, con riferimento all’articolo 1, rubricato “Definizione”, lettera b), laddove disciplina le cooperative che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, avverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa sociale.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la stessa, ai sensi dell’art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 - Oggetto sociale
Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la progettazione, la gestione e la realizzazione di interventi e servizi educativi, formativi e lavorativi, orientati in via prioritaria ma non esclusiva, a promuovere il benessere e lo sviluppo delle competenze individuali e collettive dei soggetti destinatari, come indicato nello scopo sociale.
In relazione a quanto sopra specificato, la cooperativa per realizzare lo scopo sopra indicato, ha come oggetto quello di:
a) esplicare attività produttive diverse nel territorio quali pulizia, piccola manutenzione, cura del verde e dell’arredo urbano, riparazione, gestione di mense, spacci, circoli, punti vendita, distribuzione di volantini e opuscoli, affissione di locandine, manifesti e simili sia in proprio che per conto terzi, ecc;
b) Svolgere attività e servizi di igiene ambientale, gestire isole ecologiche, svolgere attività di gestione rifiuti, riutilizzo e recupero di materie;
c) Svolgere attività di gestione, custodia e portierato di archivi, scuole, uffici ed edifici;
d) organizzare ed esercitare attività agricole e di allevamento in genere, nonché procedere alla vendita di prodotti alimentari di propria o di altrui produzione;
e) procedere alla produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all’attività sociale;
f) procedere alla costruzione, acquisto, locazione di immobili necessari o utili per l’esercizio delle attività della Cooperativa o da adibire a sede della stessa o da utilizzare per qualsiasi attività collaterale che il Consiglio intenda svolgere;
g) Per un migliore espletamento delle attività sociali la cooperativa potrà organizzare, promuovere e gestire corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all’iniziativa o all’attività sociale della cooperativa strumenti idonei al reinserimento sociale ed alla qualificazione professionale, nonché alla formazione cooperativistica, anche fruendo di contributi di Enti Pubblici, privati e Fondazioni. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti normative di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati; potrà, inoltre, compiere tutti gli altri atti e concludere tutte le operazioni che di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale o industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali, il tutto non in via prevalente e non nei confronti del pubblico.
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata unicamente ai fini dell’oggetto sociale.
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Titolo III

SOCI

Art. 5 - Soci cooperatori
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, senza alcuna distinzione di razza, religione e provenienza, sesso ed età.
Sono soci cooperatori  tutti i soggetti che, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto e dal regolamento:
- partecipano direttamente allo scambio mutualistico, cioè all’attività della cooperativa, attraverso le proprie prestazioni o l’utilizzo dei beni o servizi offerti dalla cooperativa;
- concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
- partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- approvano lo scopo mutualistico ed aderiscono al medesimo;
- hanno regolarità assoluta della propria personale posizione nei confronti delle normative nazionali ed internazionali;
I soci cooperatori comprendono i soci prestatori e i soci volontari.
Sono soci prestatori  le persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; i soci che partecipino all’oggetto sociale attraverso la propria attività lavorativa, possono farlo nella forma del lavoro subordinato, della collaborazione non occasionale o del lavoro autonomo, secondo le disposizioni della legge e del vigente regolamento interno.
Sono soci volontari, ai sensi dell’articolo 2 della citata legge 381 del 1991, tutti coloro che partecipano all’attività lavorativa della società alla stregua dei soci lavoratori, ma senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate; ai soci volontari sono richiesti i medesimi requisiti richiesti ai soci lavoratori.
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta, in concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 - Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a)  l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b)  la categoria dei soci a cui intende essere iscritto;
c)  l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
d)  l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
e)  la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
a)  la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b)  la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.
L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Obblighi del socio
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a)  al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, come definita dal regolamento;
- del contributo associativo annuale, come definito dal regolamento interno;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori
b)  all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata (o altro mezzo idoneo) alla Cooperativa.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 - Recesso del socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a)  che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b)  che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c)  che abbia cessato il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l’attività di volontariato presso la stessa da almeno un anno;
 d) il cui rapporto di lavoro sia stato anche non definitivamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata a.r. (o altro mezzo idoneo) alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 - Esclusione
L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a)   che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
b)  che abbia cessato il rapporto di lavoro, se si tratta di socio lavoratore;
c)  che non abbia prestato servizio di volontariato da almeno un anno, se si tratta di socio volontario;
d)   che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
e)   che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
f)   che, decorsi almeno 10 giorni dalla intimazione da parte degli Amministratori, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
g)   che, nell’esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempienze tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
h)   che, in qualunque modo, anche nell’esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o di immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
i)   che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 - Delibere di recesso ed esclusione
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo. L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 - Liquidazione
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate - eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 25, comma 4, lett. c) - la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545- quinquies, comma 3 del codice civile.
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 - Morte del socio
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui alprecedentearticolo12.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 12.
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 6.
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art.12.

Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 10, lettere d), e), f) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 - Soci sovventori
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59

Art. 16 - Conferimento e azioni dei soci sovventori
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro. 25,00 ciascuna.
La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.

Art. 17 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18 - Deliberazione di emissione
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
A ciascuno dei detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto.
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti daessi portati.
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 - Recesso dei soci sovventori
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Titolo V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DIDEBITO

Art. 20 - Azioni di partecipazione cooperativa
Con deliberazione dell’Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5 della legge 59/92.
In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.
Il valore di ciascuna azione è di Euro 25.
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti dellaCooperativa.
All’atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l’intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
L’Assemblea straordinaria, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:
- l’importo complessivo dell’emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall’Assemblea;
- i criteri ulteriori per l’offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.
Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
b) all’osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 21 - Assemblea speciale
L’Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall’Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.
Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.
L’Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dallalegge.
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 22 - Recesso
Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Art. 23 - Obbligazioni ed altri strumenti di debito
Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni di cui all’articolo 2410 e segg. c.c.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:
-  l’importo complessivo dell’emissione;
-  le modalità di circolazione;
-  i criteri di determinazione del rendimento e delle modalità di corresponsione degli interessi;
-  il termine di scadenza e le modalità del rimborso;
All’assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Titolo VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 - Elementi costitutivi
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da un minimo di nr. 2 azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque) ciascuna; le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori rappresentati da un minimo di n 10 azioni del valore nominale di Euro 25,00.
3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
4) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c. dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
d. dalla riserva straordinaria;
e. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento dellaSocietà.

Art. 25 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all’acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 24.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato.

Art. 26 - Bilancio di esercizio
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione sia del progetto di bilancio redatto secondo la disciplina del Libro V del Codice Civile, che del “Bilancio Sociale” atto a rendicontare l'osservanza delle finalità istituzionali della Cooperativa e redatto ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del D. Lgs. 155/2006 e secondo le linee guida che verranno adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l’andamento delle attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone in cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale in termini di impatto occupazionale.
I progetti dei bilanci devono essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ovvero all’oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L'Assemblea che approva il bilancio economico/patrimoniale delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al limite di legge.
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
e) alla costituzione di riserve divisibili ripartibili unicamente fra i Soci Sovventori.
L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.
L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.
In deroga a quanto sopra, dedotto quanto previsto al precedente punto b), l’Assemblea dei Soci potrà destinare l’intero utile alla Riserva Legale.

Art. 27 - Ristorni
L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica. L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
-  erogazione diretta;
-  aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
-  emissione di obbligazioni;
-  emissione di strumenti finanziari.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell’articolo 2521 ultimo comma, da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o in viacombinata:
A)  le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno;
B)  la qualifica/professionalità;
C)  i compensi erogati;
D)  il tempo di permanenza nella società;
E)  la tipologia del rapporto di lavoro;
F)  la produttività.

Titolo VII

ORGANI SOCIALI

Art. 28 - Organi
Sono organi della Società:
a)  l'Assemblea dei soci;
b)  il Consiglio di amministrazione;
c)  Il Collegio dei Sindaci, se nominato o obbligatorio per legge, o, in alternativa, il revisore contabile.

Art. 29 - Assemblee
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., ovvero consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario a garanzia della prova di ricevimento della convocazione, a mezzo fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo, inviata almeno 15 giorni prima dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.
In particolare, è necessario che sia consentito:
- al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
e che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati in videoconferenza a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 30 - Funzioni dell’Assemblea L'Assemblea:
1.  approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni; 
2.  approva i programmi pluriennali, il programma annuale dell’attività sociale e il relativo bilancio di esercizio;
3.  delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società qualora sottoposti al suo esame con l’ordine del giorno
4.  delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 16, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
5.  delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
6.  approva, previo parere dell’Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
7.  procede alla nomina degli Amministratori;
8.  procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale presente e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
9.  determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
10. approva i regolamenti interni;
11. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, laddove presenti;
12. su espressa richiesta del Socio istante, delibera sui provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione del Socio stesso;
13. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
14. definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall’articolo 6 lett. e) della Legge 142 del 2001;
15. eroga, compatibilmente con la situazione economica dell’impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3 della legge 142 del 2001;
16. approva il regolamento interno di cui all’articolo 6 della Legge n. 142 del 2001;
17. delibera in merito all’adesione ad associazioni sindacali di impresa od altri enti affini.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’art. 26. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del codice civile

Art. 31 - Costituzione e quorum deliberativi
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Per l’approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l’approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all’articolo 6 della legge 142/2001, le relative delibere devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all’Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei soci lavoratori risultanti dal libro soci.
L’Organo Amministrativo può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 10, 12, 13, 14 di cui al precedente articolo 30 sia espresso mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.
I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l’ora fissati per l’Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea, né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 32 - Votazioni
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. 

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal presidente. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea ed eventualmente anche in allegato l’identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato l’identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 33 - Voto
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 voto.
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, secondo comma.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell’art. 2372 del codice civile.
Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 - Presidenza dell’Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. Qualora l'Assemblea sia convocata in sessione straordinaria, la funzione di segretario sarà espletata da un Notaio.

Art. 35 - Consiglio di amministrazione
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Non possono essere nominati Amministratori gli inabilitati, i falliti o coloro dichiarati interdetti secondo le disposizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.
Gli amministratori devono possedere accertati requisiti di onorabilità nonché titoli di studio o provate esperienze o qualifiche professionali che garantiscano la capacità di assolvere l'incarico amministrativo assunto.
Gli amministratori nominati, al di fuori dell'organizzazione della Cooperativa non possono ricoprire cariche od assumere impegni che possano contrastare od entrare in conflitto di interessi con la figura ricoperta in seno alla cooperativa stessa, se non autorizzati dall'assemblea dei Soci.
La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 - Compiti degli amministratori
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni 30 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37 - Convocazioni e deliberazioni
L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
2. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Art. 38 - Integrazione del Consiglio
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 - Compensi agli Amministratori
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. L’Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto da liquidare alla cessazione del mandato.
Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi e alle particolari cariche ad essi attribuite in conformità con lo statuto.

Art. 40 - Rappresentanza
Il presidente dell’Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme vigenti al riguardo.

Art. 41 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea.
Devono essere nominati dall’Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del
Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci, laddove presenti, è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale, laddove presente, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Laddove la presenza del Collegio Sindacale non sia obbligatoria per legge, la Cooperativa può nominare, in via alternativa, una società di revisione od un Revisore Contabile iscritto all’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, cui saranno attribuiti i poteri e le attribuzioni previste dalle norme in tema di società per azioni.

Titolo VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 - Scioglimento anticipato
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 - Devoluzione patrimonio finale
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguenteordine:
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l’intero valore nominale, eventualmente rivalutato ed eventuali dividendi maturati;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c) ed eventuali dividendi maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Titolo IX

CONTROVERSIE

Art. 44 - Clausola arbitrale
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b)  le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci;
c)  le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 45 - Arbitri e procedimento
Gli Arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 6.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
b) tre, per le altre controversie.
Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti all’Albo degli Avvocati, dei dottori Commercialisti e dei Consulenti del lavoro o tra docenti Universitari in materia di diritto: essi sono nominati dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Novara; in difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio delcontraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione dellaprocedura.

Art. 46 - Esecuzione della decisione
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

Titolo X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 - Regolamenti
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee ordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 48 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

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